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La nuova Legge sull’Affidamento Condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54) operando un ribaltamento assoluto, a centottanta gradi, ha ritrascritto totalmente
la normativa dell’affidamento dei figli, sia nei procedimenti di separazione e divorzio e sia
nei procedimenti relativi ai figli naturali.
Mentre la passata disciplina era incentrata sui diritti dei genitori (dove al termine della procedura di separazione o di divorzio vi era un genitore vincente a cui venivano affidati i figli minori e un genitore perdente, a cui restava un ruolo marginale nella crescita del figlio minore), l’attuale normativa ruota intorno al diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, e così di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi .
Difatti questa legge, oltre al recepire il principio giuridico di alta civiltà del “diritto alla bigenitorialità” (Regolamento CE n.2210/2003), enfatizzando la parificazione delle responsabilità genitoriali, contrappone alla cultura del conflitto quella della mediazione, e realizza il diritto-dovere costituzionale (art. 30 Cost. - art. 147 c.c.) di mantenere, istruire ed educare i figli.
A tal fine, ai sensi della nuova disciplina, il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, e solo residualmente, ad uno solo di essi (affidamento esclusivo); questa ultima scelta rimane relegata alla sola tassativa ipotesi che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (art. 155-bis 1°comma C.C.).
Così, sempre con l’obiettivo di abbassare il livello di conflittualità e di tenere alto il livello di responsabilità genitoriale sono stati fissati i criteri per la determinazione del contributo di mantenimento e previsti dei provvedimenti sanzionatori nei confronti del genitore che attui comportamenti contrari all’interesse dei figli (art. 709 Ter CPC) .
Così sempre nell’arco dei provvedimenti rivolti alla riorganizzazione del nucleo familiare in crisi, nell’esclusivo interesse del minore, è stato previsto il rinvio (sempre che il Giudice ritenga sussistenti i presupposti necessari, con il consenso di entrambi i genitori) ad esperti nella mediazione familiare con lo scopo, che con l’ausilio di questi ultimi, si giunga ad un accordo rivolto alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli (art. 155-sexies c.c.) da presentarsi di fronte all’organo giudicante.
Avv. Umberto Ciauri
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