Cosa occorre fare quando si è legalmente separati ed è ormai passato il tempo previsto dalla Legge vigente e non vi è volontà concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e/o alle sue condizioni ?

Divorzio Giudiziale.
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                                     Cosa è 
                                    e quando si può proporre la domanda  
                                     
                                    di divorzio 
                                    ? 
                                    La crisi familiare  quando assume 
                                    carattere di irreversibilità, può sfociale 
                                    nel divorzio (va comunque avvertito che il 
                                    termine divorzio, pur essendo ormai di uso 
                                    comune, non è mai utilizzato nella Legge n. 
                                    898/1970), con cui viene meno con effetti 
                                    non retroattivi un valido vincolo 
                                    matrimoniale e, con esso, i doveri 
                                    scaturenti dal matrimonio, e cessano inoltre 
                                    gli effetti civili del matrimonio 
                                    concordatario, nella permanenza del vincolo 
                                    religioso, che continua ad essere 
                                    indissolubile.  Le fattispecie previste 
                                    per ottenere lo scioglimento del matrimonio 
                                    o la dichiarazione degli effetti civili sono 
                                    tassative e sono espressamente indicate 
                                    dall'art. 3 L. n.898/1970. Il Divorzio 
                                    conseguente la separazione personale dei 
                                    coniugi è sicuramente l'ipotesi più 
                                    frequente nella pratica. In tal caso, è 
                                    tuttavia necessario al fine della presentazione della relativa domanda (presso il Tribunale competente) che la separazione duri da almeno 
                                    6 Mesi o 12 Mesi (a seconda dei casi previsti dalla Legge Vigente)  ininterrotti e consecutivi dalla 
                                    comparizione personale dei coniugi avvenuta 
                                    davanti al Presidente del Tribunale (nel 
                                    procedimento di separazione), durante i 
                                    quali non deve essere ripresa la convivenza, 
                                    né deve essersi verificata alcuna 
                                    riconciliazione tale da fare ritenere 
                                    temporaneamente ricostituita la comunione 
                                    materiale e spirituale dei coniugi.
 
                                    Cosa è 
                                    e quando si può proporre la domanda  
                                     
                                    di divorzio 
                                    ? 
                                    La crisi familiare  quando assume 
                                    carattere di irreversibilità, può sfociale 
                                    nel divorzio (va comunque avvertito che il 
                                    termine divorzio, pur essendo ormai di uso 
                                    comune, non è mai utilizzato nella Legge n. 
                                    898/1970), con cui viene meno con effetti 
                                    non retroattivi un valido vincolo 
                                    matrimoniale e, con esso, i doveri 
                                    scaturenti dal matrimonio, e cessano inoltre 
                                    gli effetti civili del matrimonio 
                                    concordatario, nella permanenza del vincolo 
                                    religioso, che continua ad essere 
                                    indissolubile.  Le fattispecie previste 
                                    per ottenere lo scioglimento del matrimonio 
                                    o la dichiarazione degli effetti civili sono 
                                    tassative e sono espressamente indicate 
                                    dall'art. 3 L. n.898/1970. Il Divorzio 
                                    conseguente la separazione personale dei 
                                    coniugi è sicuramente l'ipotesi più 
                                    frequente nella pratica. In tal caso, è 
                                    tuttavia necessario al fine della presentazione della relativa domanda (presso il Tribunale competente) che la separazione duri da almeno 
                                    6 Mesi o 12 Mesi (a seconda dei casi previsti dalla Legge Vigente)  ininterrotti e consecutivi dalla 
                                    comparizione personale dei coniugi avvenuta 
                                    davanti al Presidente del Tribunale (nel 
                                    procedimento di separazione), durante i 
                                    quali non deve essere ripresa la convivenza, 
                                    né deve essersi verificata alcuna 
                                    riconciliazione tale da fare ritenere 
                                    temporaneamente ricostituita la comunione 
                                    materiale e spirituale dei coniugi.
                                    
                                    
                                     Come  si 
                                    propone la domanda di Divorzio ? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la  domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
 
                                    Come  si 
                                    propone la domanda di Divorzio ? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la  domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
 Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
 
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
                                    
                                    
                                     Quale è il Giudice Competente ?
 
                                    
                                    Quale è il Giudice Competente ? 
                                    
Art. 473-bis.47 C.P.C. (Competenza per territorio)
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile
 e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, 
qualunque tribunale della Repubblica.
Art. 473-bis.11 C.P.C. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore,
				 e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
                                    
                                     I 
                                    Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 C.P.C..
 
                                    I 
                                    Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 C.P.C..
 
                                    Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, indica 
				    le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale
				    tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste 
				    nel piano genitoriale costituisce 
				    comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39.
                                    
                                     Tariffe. 
                                    Le tariffe  variano in ordine alla 
                                    complessità delle vicende trattate e alla 
                                    durata del procedimento di divorzio. 
                                    Preventivo prima del Conferimento 
                                    dell'incarico professionale.
 
                                    
                                    Tariffe. 
                                    Le tariffe  variano in ordine alla 
                                    complessità delle vicende trattate e alla 
                                    durata del procedimento di divorzio. 
                                    Preventivo prima del Conferimento 
                                    dell'incarico professionale.
                                    
                                    
                                     Come 
                                    contattarci ? 
                                    Telefonando in studio al 
                                     06.8413654 
                                    si può chiedere un appuntamento o comunque 
                                    ricevere prime informazioni  riguardo alle 
                                    singole questioni che si dovranno affrontare 
                                    nel giudizio del c.d. divorzio
 
                                    
                                    Come 
                                    contattarci ? 
                                    Telefonando in studio al 
                                     06.8413654 
                                    si può chiedere un appuntamento o comunque 
                                    ricevere prime informazioni  riguardo alle 
                                    singole questioni che si dovranno affrontare 
                                    nel giudizio del c.d. divorzio

	
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											avvocato@ciauri.it
Studio Legale Roma Via Bressanone, 5 
Zone Salario - Parioli - Trieste - Nomentano.
L'Avvocato Umberto Ciauri  riceve per appuntamento
 dal Lunedì al Venerdì 
in Via Arno 60 - Quartiere Coppedè.
                        
