Divorzio Congiunto
Cosa occorre fare quando si è legalmente separati e
sono ormai passati più di tre anni
dall'udienza presidenziale e vi è volontà
concorde tra i coniugi in ordine
al divorzio e alle condizioni ?
Chiama al 06.8413654
(dalle ore
09.30 alle 20.00)
o al 393.3323850
(dalle ore
09.30 alle 20.00) per ricevere prime informazioni.
Onorari a partire da € 800
(nei c.d.
casi di "Separazione Incondizionata":
attinente il solo Status Personale dei
Coniugi, quindi senza condizioni avente
carattere economico e/o disposizioni in
ordine all'Affidamento dei Figli)
Cosa è
e quando si può proporre la domanda
congiunta di divorzio
?
Il cosiddetto divorzio (scioglimento del
matrimonio civile o cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario) a domanda congiunta
è quello che viene richiesto con un unico
atto firmato da entrambi i coniugi e
ha come presupposto la volontà univoca
e congiunta dei coniugi stessi su come
gestire il divorzio (condizioni di
affidamento dei figli, decisioni economiche,
o altre questioni) La domanda normalmente
viene presentata quando vi è
separazione giudiziale o consensuale
omologata che si sia protratta per
almeno 3 anni consecutivi ed ininterrotti
(i tre anni decorrono dalla
comparizione personale dei coniugi avvenuta
all'udienza presidenziale nel
procedimento di separazione), o diversamente
in tutti gli altri restanti casi
tassativamente previsti dall'art. 3 della
Legge 898/1970, c.d. Legge Divorzile.
Come si
propone domanda congiunta di
divorzio ? La domanda
Congiunta di Divorzio può essere
presentata al Tribunale ordinario
civile dove vi è stata l'ultima residenza
comune dei coniugi. Difatti nel divorzio a
domanda congiunta i coniugi possono
concordare anche sul Tribunale cui
presentare il ricorso. In questo tipo
di divorzio, infatti, il ricorso può essere
presentato al Tribunale del luogo di
residenza o di domicilio dell'uno o
dell'altro coniuge e la scelta spetta ai
coniugi stessi. Trattasi di un procedimento
in camera di consiglio, privo di
istruttoria. Entrambi i coniugi possono
essere assistiti dallo stesso avvocato.
Sentenza di Divorzio.
Il Tribunale sentiti i coniugi e verificata
l'esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con
sentenza. In tale giudizio, ai sensi
dell'art. 70 n. 2 CPC è necessario
l'intervento del Pubblico Ministero.
Tuttavia, qualora il Tribunale ravvisi che
le condizioni relative ai figli sono in
contrasto con gli interessi degli stessi, si
applica la procedura di cui al comma 8,
ovvero, il processo proseguirà con le forme
ordinarie, cioè con il rito contenzioso.
In tal caso, quindi, il Tribunale fisserà
l'udienza di comparizione avanti al
Presidente, chi inviterà le parti a
modificare i termini dell'accordo
sulla prole.
Quali
documenti occorre allegare alla domanda:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza di entrambi i
coniugi uso divorzio3. Stato di famiglia di entrambi i
coniugi uso divorzio 4. nei casi di separazione
consensuale - Copia Conforme del
Verbale dell'Udienza Presidenziale e
dell'Omologa della Separazione ;
altrimenti nei casi di separazione
giudiziale - Copia Conforme della Sentenza
di Separazione 5. Pagamento del Contributo
Unificato € 37
Tariffe.
Le tariffe variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e così in
ordine all'eventuale negoziazione delle
condizioni di divorzio con il legale che
dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli
accordi di divorzio già interamente
predisposti dai coniugi si applicano tariffe
inferiori.
Come
contattarci ?
Telefonando in studio allo
06.8413654
si può chiedere un appuntamento o comunque
ricevere prime informazioni a riguardo o
chiedere chiarimenti qualora non essendoci
l'accordo tra i coniugi è necessario
procedere con la presentazione del ricorso
in via giudiziale.
|