Separazione Giudiziale

Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole e comunque non vi è accordo sulla separazione ? Quando si può richiedere l'addebito ?

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Che cosa è la Separazione Giudiziale ? La separazione giudiziale  è la separazione personale pronunciata dal Tribunale  su richiesta di uno o di entrambi i coniugi  a seguito di fatti  che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile). Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge  va addebitata la separazione  stessa in considerazione  del suo comportamento  contrario ai doveri del matrimonio.  L'addebito della separazione comporta  la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi  nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché  la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.

Come  si propone la domanda di separazione giudiziale ? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura; d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Quale è il Giudice Competente ?

Art. 473-bis.47 C.P.C. (Competenza per territorio) Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Art. 473-bis.11 C.P.C. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

I Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 C.P.C..

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39.

Sentenza di Separazione. Il procedimento di separazione di tipo giudiziale si chiude  con la sentenza emessa dal Giudice competente adito. La separazione giudiziale  a seconda della complessità delle situazioni che nel corso del giudizio si potranno e/o dovranno affrontare potrebbe durare anche diversi anni.  Per cui potrebbe esser richiesta sulla domanda principale di separazione l'emissione da parte del Giudice di una sentenza non definitiva, in questo caso il procedimento di separazione continua solamente per la definizione delle  domande accessorie, quali l'affidamento dei figli, le questioni economiche e non, nonché in ordine alla domanda di addebito (in tal caso i termini  previsti dall'art. 3 Legge Divorzile per proporre domanda di divorzio decorrono dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta nell'udienza presidenziale).



Tariffe. Le tariffe  variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento di separazione.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.8413654 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni  riguardo alle singole questioni che si dovranno affrontare nel corso del giudizio di separazione. Le Tariffe sono al netto delle Spese Generali del 15 %, delle Spese Occorse, della Cassa Forense 4 %, dell'Iva 22 % e del Contributo Unificato di € 98.

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