Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole e comunque non vi è accordo sulla separazione ? Quando si può richiedere l'addebito ?
Separazione Giudiziale
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole e comunque non vi è accordo sulla separazione ? Quando si può richiedere l'addebito ?
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Che cosa è la
Separazione Giudiziale ?
La separazione giudiziale è la
separazione personale pronunciata dal
Tribunale su richiesta di uno o di
entrambi i coniugi a seguito di fatti
che rendono intollerabile la prosecuzione
della convivenza o recano grave danno ai
figli (art. 151 Codice Civile). Qualora ne
ricorrano i presupposti e se richiesto, il
Giudice, pronunciando la separazione
giudiziale, dichiara a quale coniuge
va addebitata la separazione stessa in
considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri del matrimonio.
L'addebito della separazione comporta
la perdita del diritto al mantenimento
ancorché ci si trovi nella situazione di non poter
mantenere lo stesso tenore vita goduto
durante il matrimonio, la perdita dei
diritti successori, nonché la perdita
dei diritti sulla pensione di reversibilità.
Come si
propone la domanda di separazione
giudiziale ? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Quale è il Giudice Competente ?
Art. 473-bis.47 C.P.C. (Competenza per territorio)
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile
e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero,
qualunque tribunale della Repubblica.
Art. 473-bis.11 C.P.C. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore,
e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
I
Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 C.P.C..
Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, indica
le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale
tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste
nel piano genitoriale costituisce
comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39.
Sentenza di
Separazione.
Il procedimento di separazione di tipo
giudiziale si chiude con la sentenza
emessa dal Giudice competente adito.
La separazione
giudiziale a seconda della complessità
delle situazioni che nel corso del giudizio
si potranno e/o dovranno affrontare potrebbe durare
anche diversi anni. Per cui potrebbe
esser richiesta sulla domanda principale di
separazione l'emissione da parte del Giudice
di una sentenza non definitiva, in questo
caso il procedimento di separazione continua
solamente per la definizione delle
domande accessorie, quali l'affidamento dei
figli, le questioni economiche e non, nonché
in ordine alla domanda di addebito (in tal
caso i termini previsti dall'art. 3
Legge Divorzile per proporre domanda di
divorzio decorrono dalla comparizione
personale dei coniugi avvenuta nell'udienza
presidenziale).
Tariffe.
Le tariffe variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e alla
durata del procedimento di separazione.
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affrontare nel corso del giudizio di
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