Cosa occore fare quando nell'Unione Coniugale viene meno la comunione materiale e spirituale ma vi è comunque volontà comune in ordine alla separazione e alle sue condizioni?
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra irreversibilmente in crisi ?
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Che cosa è la
Separazione Consensuale ?
La separazione consensuale è la separazione
personale dei coniugi che avviene per
accordo delle parti. L'accordo deve
contenere le condizioni concordate dai
coniugi; solitamente riguardano l'assegno
di mantenimento, l'assegnazione della casa
coniugale, l'affidamento dei figli, la
divisione dei beni in proprietà dei coniugi
o altre questioni d'interesse.
Il procedimento, attualmente denominato su "domanda congiunta" ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., a seguito delle
novità sostaziali e processuali apportate dalla Riforma Cartabia,
si introduce su domanda congiunta dei coniugi per la separazione personale dei coniugi (pertanto l'intera pagina è in fase di aggiornamento).
Come si
propone la domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi (già separazione
consensuale) ? La domanda di
separazione personale dei coniugi deve essere
presentata con domanda congiunta al Tribunale ordinario
civile del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte (art.473 bis.51 CPC). Mediante il deposito del
ricorso sottoscritto anche dalle parti, contenente le indicazioni di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. si
chiede al Presidente del Tribunale adito di
fissare l'udienza per la comparizione
delle parti di fronte al
Giudice Relatore.
Sentenza. Il Collegio provvede con sentenza
con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Quali
documenti occorre allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza di entrambi i
coniugi uso separazione 3. Stato di famiglia di entrambi i
coniugi uso separazione; 4. Le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni
nonchè la documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 C.P.C. In particolare, riguardo ai procedimenti
relativi ai minori, ai sensi dell'art. 473 bis.12 C.P.C., al ricorso è allegato un piano genitoriale
che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche,
alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 5. Pagamento del
Contributo Unificato di € 43
Cosa succede quando l'accordo contiene
disposizioni contrarie alla Legge ?
Quando gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli,
il Tribunale convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare adottare, e, in caso di inidonea soluzione,
rigetta allo stato la domanda. Art.473 bis.514° comma C.P.C.
Riconciliazione? La separazione personale dei
coniugi ha carattere potenzialmente
transitorio. Essa pur non incidendo
sul vincolo matrimoniale determina la
sospensione dei doveri reciproci dei coniugi
ad eccezione di quelli di assistenza e di
mutuo rispetto. Di norma, tale sospensione
dura fino alla riconciliazione o fino al
divorzio. E' anche possibile, però, che
entrambi i coniugi preferiscano mantenere
per sempre questa condizione per
motivi personali o religiosi.
Nell'ordinamento italiano non è presente una
disciplina specifica per la separazione di
fatto che si ha quando la sospensione dei
doveri coniugali si produce in base ad un
semplice accorso maturato fra i coniugi
ma non formalizzato dal Giudice.
Tariffe.
Le tariffe variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e così in
ordine all'eventuale negoziazione delle
condizioni di separazione con il legale che
dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli
accordi di separazione già interamente
predisposti dai coniugi si applicano tariffe
inferiori a quelle ordinarie. Le Tariffe sono al netto delle Spese Generali del 15 %, delle Spese Occorse, della Cassa Forense 4 %, dell'Iva 22 % e del Contributo Unificato.
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