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Avvocato Umberto Ciauri
Iscritto dal 18.11.1993 all'Ordine degli Avvocati di Roma
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Separazione Consensuale
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole ?

Che cosa è la Separazione Consensuale ? La separazione consensuale è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L'accordo deve contenere le condizioni concordate dai coniugi - solitamente riguardano l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli,  la divisione dei beni in proprietà dei coniugi o altre questioni d'interesse..

Come  si propone la domanda di separazione consensuale ? La domanda di separazione consensuale deve essere presentata al  Tribunale ordinario civile dove vi è stata l'ultima residenza comune dei coniugi. Mediante il deposito del  ricorso  sottoscritto da entrambi i coniugi (i quali  possono essere assistiti entrambi da un unico avvocato) si chiede al Presidente del Tribunale adito di fissare l'udienza per la comparizione personale dei coniugi di fronte al Presidente f.f. del Tribunale (la c.d. udienza presidenziale).

Omologazione. Affinché l'accordo predisposto dai coniugi in ordine alla separazione possa avere efficacia è necessario che venga omologato dal Tribunale  adito. Pertanto, un accordo  fra i coniugi privo di omologazione  non da luogo ad altro che a una semplice separazione  di fatto, priva di di conseguenze giuridiche.

Quali documenti occorre allegare al ricorso: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi.

Cosa succede quando l'accordo contiene disposizioni contrarie alla Legge ? Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione (art. 158 II°comma c.c.)

Riconciliazione? La separazione personale dei coniugi ha carattere potenzialmente transitorio. Essa pur non incidendo  sul vincolo matrimoniale determina la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi  ad eccezione di quelli di assistenza e di mutuo rispetto. Di norma, tale sospensione  dura fino alla riconciliazione o fino al divorzio. E' anche possibile, però, che entrambi i coniugi preferiscano mantenere per sempre questa condizione  per motivi personali o religiosi. Nell'ordinamento italiano non è presente una disciplina specifica per la separazione di fatto che si ha quando la sospensione dei doveri coniugali si produce in base ad un semplice accorso maturato fra i coniugi  ma non formalizzato dal Giudice.

Tariffe. Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e così in ordine all'eventuale negoziazione delle condizioni di separazione con il legale che dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli accordi  di separazione già interamente predisposti dai coniugi si applicano tariffe inferiori a quelle ordinarie.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.69303537 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni a riguardo o chiedere chiarimenti in tutti quei casi in cui mancando l'accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione il ricorso va introdotto giudizialmente. (per approfondire ... vai su separazione giudiziale)

 

Gli Onorari Professionali sono al netto del contributo Obbligatorio del 4% Cassa Previdenza Avvocati, delle Spese Generali al 12,5% e del 20% Iva

 

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