Separazione Consensuale
Cosa occorre fare quando l'unione coniugale entra in crisi, la convivenza diviene intollerabile e/o vi è pregiudizio per la prole ?
Che cosa è la
Separazione Consensuale ? La separazione
consensuale è la separazione personale dei
coniugi che avviene per accordo delle parti.
L'accordo deve contenere le condizioni
concordate dai coniugi - solitamente
riguardano l'assegno di mantenimento,
l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento dei figli, la divisione
dei beni in proprietà dei coniugi o altre
questioni d'interesse..
Come si
propone la domanda di separazione
consensuale ? La domanda di
separazione consensuale deve essere
presentata al Tribunale ordinario
civile dove vi è stata l'ultima residenza
comune dei coniugi. Mediante il deposito del
ricorso sottoscritto da entrambi i
coniugi (i quali possono essere
assistiti entrambi da un unico avvocato) si
chiede al Presidente del Tribunale adito di
fissare l'udienza per la comparizione
personale dei coniugi di fronte al
Presidente f.f. del Tribunale (la c.d.
udienza presidenziale).
Omologazione. Affinché l'accordo
predisposto dai coniugi in ordine alla
separazione possa avere efficacia è
necessario che venga omologato dal Tribunale
adito. Pertanto, un accordo fra i
coniugi privo di omologazione non da
luogo ad altro che a una semplice
separazione di fatto, priva di di conseguenze
giuridiche.
Quali
documenti occorre allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal
Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza di entrambi i
coniugi3. Stato di famiglia di entrambi i
coniugi.
Cosa succede quando l'accordo contiene
disposizioni contrarie alla Legge ?
Quando l'accordo dei coniugi relativamente
all'affidamento e al mantenimento dei figli
è in contrasto con l'interesse di questi il
giudice riconvoca i coniugi indicando ad
essi le modificazioni da adottare
nell'interesse dei figli e, in caso di
inidonea soluzione, può rifiutare allo stato
l'omologazione (art. 158 II°comma c.c.)
Riconciliazione? La separazione personale dei
coniugi ha carattere potenzialmente
transitorio. Essa pur non incidendo
sul vincolo matrimoniale determina la
sospensione dei doveri reciproci dei coniugi
ad eccezione di quelli di assistenza e di
mutuo rispetto. Di norma, tale sospensione
dura fino alla riconciliazione o fino al
divorzio. E' anche possibile, però, che
entrambi i coniugi preferiscano mantenere
per sempre questa condizione per
motivi personali o religiosi.
Nell'ordinamento italiano non è presente una
disciplina specifica per la separazione di
fatto che si ha quando la sospensione dei
doveri coniugali si produce in base ad un
semplice accorso maturato fra i coniugi
ma non formalizzato dal Giudice.
Tariffe.
Le tariffe (stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004) variano in ordine alla
complessità delle vicende trattate e così in
ordine all'eventuale negoziazione delle
condizioni di separazione con il legale che
dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli
accordi di separazione già interamente
predisposti dai coniugi si applicano tariffe
inferiori a quelle ordinarie.
Come
contattarci ?
Telefonando in studio allo
06.69303537
si può chiedere un appuntamento o comunque
ricevere prime informazioni a riguardo o chiedere chiarimenti in tutti quei casi in cui mancando l'accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione il ricorso va introdotto giudizialmente. (per approfondire ...
vai su separazione giudiziale)
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